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Impiantisti

pubblicato il 07/08/2009 12:05, ultima modifica 10/10/2014 09:19

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37

Tassa di concessione governativa non piu' dovuta

Impiantisti (D.M. 37/2008)

Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (pubblicato sulla G.U. n.61 del 12 marzo 2008), recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici.

Tale decreto ha abrogato la precedente normativa del settore: la legge 5 marzo 1990 n. 46 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16), il regolamento di cui al DPR 6 dicembre 1991 n. 447 e gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Ambito di applicazione

Il D.M. 37/08 si applica alle imprese che intendono esercitare l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso (sia civili che industriali) collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

 

Gli impianti sono classificati come segue:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzo dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte e cancelli
    (intesi come i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posto all’esterno di edifici se gli stessi sono collocati, anche solo funzionalmente, agli edifici);
  2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
    (intesi come le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente);
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. impianti idrici sanitari di qualsiasi natura e specie;
  5. impianti per la distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
    (intesi come l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione);
  6. impianti di sollevamento, di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio
    (intesi come gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione gas, di fumo e d’incendio).

 

Sono esclusi dall’applicazione del D.M. 37/08 gli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti sopra elencati.

Per ordinaria manutenzione si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso, secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

Requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell’attività di impiantistica

Le imprese sono abilitate all’esercizio dell’attività di impiantistica, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali.

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  1. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;ù
  2. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/08, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo d’inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le di cui all’ art. 1 comma 2 lettera d) del D.M. 37/08 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), è di 1 anno;
  3. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’ art. 1 comma 2 lettera d) del D.M. 37/08 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), è di 2 anni;
  4. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nell’attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/08.

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito della impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività lavorativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui all’ art. 1 comma 2 lettera d) del D.M. 37/08 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Documentazione da presentare per iniziare l’attività di impiantistica

Le imprese che intendono avviare una o più attività regolamentate dal D.M. 37/08 devono presentare, allegato alla modulistica del Registro Imprese (I1/I2/S5 e int. P), il modello di dichiarazione inizio attività (MOD/DIA 1) comprendente la comunicazione di inizio attività, la designazione del Responsabile Tecnico e la descrizione dei requisiti tecnico professionali in capo allo stesso: il modello deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e dal responsabile tecnico.

Le imprese già in attività che intendono sostituire od aggiungere un Responsabile Tecnico per le medesime tipologie d’impianti, devono presentare, allegato alla modulistica del Registro Imprese (I2/S5 e int. P), il modello sostituzione/aggiunta di responsabile tecnico (MOD/RT 2) relativo alla designazione del Responsabile Tecnico e alla descrizione dei requisiti tecnico professionali in capo alo stesso: il modello deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e dal responsabile tecnico.

Dichiarazioni di Conformità

Ai sensi del D.M. 37/08 il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti posti al servizio degli edifici ad imprese abilitate (art. 8).

Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7). L’impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità (in duplice copia) presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune ove ha sede l'impianto entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Lo Sportello Unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto (art. 11).

Pertanto dal 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. /08) le imprese non devono più depositare una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio accetta solo le dichiarazioni rilasciate fino al 26 marzo 2008.

 

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