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Azioni in presenza di non conformità prodotto

pubblicato il 18/05/2010 15:30, ultima modifica 20/03/2019 11:23

Azioni volontarie ed obbligatorie in presenza di un prodotto non conforme

Le amministrazioni Italiane  competenti per la vigilanza sul mercato dei prodotti sono individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 " Vigilanza del mercato e commercializzazione dei prodotti" artt. 17 e 28. Per effetto della Legge n. 580/93 e successive integrazioni/modifiche, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/98, del D.Lgs. n. 23/2010 e del Codice del Consumo, le Camere di Commercio effettuano anche vigilanza e controlli sui prodotti. Tale attività di controllo prevede l'esercizio di azioni ispettive e sanzionatorie attraverso:

  • controlli di tipo fisico/visivo sui prodotti eseguiti presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento;
  • controlli di tipo documentale sui dossier Tecnici relativi ai prodotti;
  • prove di laboratorio volti ad accertare le caratteristiche chimico-fisiche di conformità con l'intervento di laboratori autorizzati.

Nella fase in cui viene determinata la non conformità del prodotto alle prescrizioni può seguire un'azione:

Azioni conseguenti alla non conformità del prodotto
VOLONTARIA dell'operatore economicoOBBLIGATORIA con provvedimenti MSESANZIONATORIA e di  sequestro
Ritiro del prodotto Conformazione del prodotto alle prescrizioni di tipo penale (arresto e ammenda)
Richiamo del prodotto Divieti di commercializzazione temporanei o definitivi di tipo amministrativo (pecuniarie)
Informazione al consumatore Ritiro del prodotto dal mercato
Notifica alle autorità competenti tramite
il meccanismo di compilazione della Business Form Application
(di cui allegato I della DSGP)
Richiamo del prodotto dal mercato
Notifica alla Commissione Europea per l'inserimento
nel sistema RAPEX

OBBLIGATORIA con provvedimenti CCIAA

Regolarizzazione dell'etichettatura o ritiro del mercato della calzatura in presenza di violazione
delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 art. 3 D.Lgs. n. 190/2017;

Regolarizzazione dell'etichettatura o ritiro del mercato del capo tessile  privi di etichettatura
o etichettatura non conforme alle prescrizione del Reg. 1007/2011 ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 190/2017;

OBBLIGATORIA con provvedimenti dell'Organo Accertatore

In materia di compatibilità elettromagnetica D.Lgs. n. 194/2007 art.15 co 8

 

Con il richiamo si attivano misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.

Con il ritiro si attiva qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonchè la sua offerta al consumatore.

Business Application deve essere utilizzato dal produttore  o dal distributore quando attiva volontariamente misure preventive o restrittive su un prodotto che presenta un rischio grave senza l'intervento di una autorità di uno Stato membro. Tali prodotti e  misure prese devono essere immediatamente notificati alle autorità competenti degli Stati membri,  per mezzo del meccanismo di notifica previsto dall'art. 5, paragrafo 3 della Direttiva Sicurezza Generale Prodotti (DSGP - Direttiva 2001/95/CE).

Il RAPEX vedi (EU rapid alert system for all dangerous consumer products) sistema telematico di scambio rapido d'informazione fra gli stati membri (in Italia è gestita dalla una "Rete Nazionale Rapex" e la principale autorità italiana, quale National contact point,  è il MSE) e la Commissione Europea su prodotti pericolosi che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, è un sistema di notifica utilizzato per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio:

  • di un prodotto che presenta un rischio grave;
  • di un prodotto che presenta un rischio mortale e/o ha provocato incidenti mortali e in ogni altro caso in cui una notifica RAPEX richiede un intervento urgente da parte di tutti gli Stati membri;
  • di un prodotto di consumo che presenta un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori i cui effetti hanno solo una portata locale;
  • di notifica per informazione, qualora non si abbiano tutte le informazioni necessarie perchè gli altri Stati membri possano dare seguito (azione preventiva).

 

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