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Il prodotto tessile

pubblicato il 18/05/2010 14:30, ultima modifica 31/03/2017 11:08

Riferimenti a normative nazionali, comunitarie e tecniche sui prodotti tessili

L'intera materia è disciplinata dal Regolamento comunitario n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che contiene disposizioni sull'uso delle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura o contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili che abroga le Direttiva 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE. Il Regolamento è entrato in vigore in data 7 novembre 2011 ed è applicato dall' 8 maggio 2012 in tutti i Paesi Membri.

Il prodotto tessile è composto esclusivamente di fibre tessili. Può trattarsi di un prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, l'importante è che sia composto esclusivamente di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato (cfr art. 3 Reg. n 1007/2011).

Etichetta o Contrassegno

Con l'etichetta o il contrassegno il produttore deve fornire al consumatore anche una serie di elementi utili all'utilizzo sicuro e consapevole del prodotto. Tali ulteriori obblighi informativi, per quanto non contemplato dal Regolamento UE, sono previsti dal Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), in particolare prevede all'art. 104 che il produttore fornisca al consumatore ad esempio l'identità e gli estremi del produttore, il riferimento al prodotto o alla partita di prodotti.

 

Indicazioni dell'identità del produttore

Tra le misure vi è l'obbligo da parte del produttore di fornire l'indicazione della sua identità e dei suoi estremi (cfr art. R2 Decisione 768/2008/CEE “I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato”) . The “Blue Guide” 2016 European Commission versione IT in merito alle disposizioni sugli obblighi del produttore ed alla tracciabilità del medesimo evidenzia tre elementi essenziali da indicare: il suo nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed un unico punto in cui contattare ovvero l'indirizzo postale. Precisa, inoltre, che l'indicazione di un sito web è un ulteriore informazioni, ma non è sufficiente come indirizzo, l' indirizzo consiste in una via e numero e il codice postale e la città. In presenza della figura di Importatore (di prodotti fabbricati in paesi terzi) anch'esso è soggetto a tale obbligo di informazione.

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