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Regolamento anno 2011/2013

pubblicato il 19/11/2009 10:45, ultima modifica 01/10/2014 14:37

Allegato A) alla Delib. n. 15 del verbale di Consiglio del 21.2.2011

 

Allegato A) alla Delib. n. 15 del verbale di Consiglio del 21.2.2011

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

 

Art. 1 - Finalità, destinatari e condizioni essenziali

La Camera di Commercio di Ravenna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito delle imprese provinciali riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o "soggetti intermediari".

A tal fine concede finanziamenti ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali loro associate, di seguito denominate "beneficiari finali".

I finanziamenti sono destinati ai Confidi operanti nel territorio provinciale costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

Possono avanzare richiesta di accesso ai contributi i Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia che: - posseggano i requisiti formali di accesso quali: non trovarsi in stato di fallimento, avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi, essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

- si impegnino ad operare sul territorio provinciale attraverso una sede operativa in provincia nel caso in cui risultino assegnatari dei fondi camerali;

- prevedono nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria, e il carattere mutualistico dell'attività, svolta in favore di una compagine sociale, intesa in termini di quote di capitale sociale, costituita per almeno il 70% di PMI che possono beneficiare del servizio di garanzia;

- negli ultimi 3 anni abbiano concesso garanzie a imprese operanti nei settori dell’industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e servizi, agricoltura, in misura non inferiore al 70%

del volume di garanzie complessivamente erogate;

- siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 oppure, nel caso in cui non siano iscritti, abbiano un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, pari ad almeno 4,5 milioni di euro.

Per i Consorzi operanti nel settore agricolo si applicano le disposizione di cui alla legge regionale n. 43/1997, così come modificata dalle legge regionale n. 17/2006, e le disposizioni di cui al punto 3.1 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

 

Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese definite nel presente regolamento come soggetti beneficiari. I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici e in caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati maggiorati degli interessi maturati. I confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

 

ART. 2 - Fondi a disposizione degli intermediari e criteri di ripartizione

La Camera di Commercio seleziona, sulla base dei requisiti previsti dal presente disciplinare, i soggetti intermediari per la gestione dei finanziamenti e tale selezione avrà validità triennale.

Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sarà determinato il plafond complessivo destinato a finanziare i Confidi e tale plafond sarà suddiviso, tra i soggetti considerati ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti dal presente disciplinare. La somma che verrà destinata a ciascun organismo costituirà l'ammontare potenziale a disposizione che verrà poi erogato in base all'effettivo utilizzo, sulla base della rendicontazione presentata a consuntivo.

Le somme stanziate dall'ente camerale saranno ripartite annualmente fra gli organismi risultati ammissibili in una proporzione determinata in relazione ai seguenti criteri:

  • il 50% del plafond sarà suddiviso in base al peso economico dei settori (definito da una media tra le percentuali di rappresentatività dei settori individuate annualmente dalla Camera di Commercio in relazione alle procedure previste per il rinnovo degli organi e tra le percentuali di contribuzione dei settori attraverso il pagamento del diritto annuale);

  • il restante 50% sulla base dell'operatività media (garanzie erogate) in provincia di Ravenna di ciascun Confidi nei tre anni precedenti a quello di riferimento.

 

L'ente si riserva, inoltre, in presenza di particolari situazioni congiunturali di carattere oggettivo relativo all'andamento economico territoriale, la facoltà di rimodulare l'erogazione delle risorse o di modificare, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo i criteri di ripartizione con atto motivato della Giunta camerale.

La Giunta camerale, nell'ambito della cornice procedurale definita dal presente regolamento, si riserva inoltre la possibilità di approvare interventi specifici mirati volti ad incidere su una particolare situazione economica congiunturale o per altri finalità legati alle priorità strategiche dell'ente camerale da destinare agli organismi selezionati attraverso il presente disciplinare. Tale possibilità sarà estesa alle altre amministrazioni locali nel caso in cui il presente regolamento dovesse essere recepito, tutto o in parte, dagli enti locali del territorio attraverso apposita convenzione.

 

 

ART. 3 - Presentazione delle domande di contributo per l'accesso ai fondi destinati agli intermediari

Modalità di presentazione

Le domande dovranno essere inviate mediante raccomandata all'indirizzo della sede della Camera di Commercio di Ravenna indicando sulla busta la dicitura “Domanda di contributo ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia” oppure il documento firmato digitalmente potrà essere inviato tramite PEC alla casella istituzionale protocollo@ra.legalmail.camcom.it.

L'ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Periodo di presentazione

Le domande devono essere presentate a partire dal 30 marzo entro il 29 aprile dell'esercizio di riferimento.

Per ogni annualità del biennio successivo all'esercizio in cui sono stati selezionati i soggetti intermediari destinatari dei fondi camerali, tali soggetti dovranno rinnovare la richiesta di concessione di contributo camerale che sarà concesso sulla base del plafond complessivo annuale e dei criteri di ripartizione e liquidato ai sensi del presente regolamento.

Modalità di compilazione

Ai fini della concessione del contributo, dovrà essere predisposto quanto segue:

modulo di domanda compilato in ogni sua parte, come da facsimile allegato al presente regolamento, sottoscritto dal legale rappresentate e accompagnato da copia fotostatica del documento valido di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000), ove dovranno essere dichiarate le informazioni necessarie all'esame delle domande ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3;

a tale modulo dovrà essere allegata copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato.

Avvertenze

Qualsiasi modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente

comunicata all'ente erogatore.

 

Chiusi i termini per la presentazione delle richieste ed esperita l'istruttoria a cura dell'U.O. competente, con determinazione dirigenziale saranno individuati i soggetti ritenuti ammissibili e le somme destinate a ciascun organismo ripartite secondo i criteri di cui all'art. 2. La concessione del contributo sarà comunicata a ciascun organismo destinatario dei fondi, il quale deciderà in che misura destinare le risorse ad interventi in conto interessi piuttosto che per le garanzie, comunicandolo all'ente in fase di rendicontazione.

 

In ogni caso ai contributi in conto interessi destinati a sostenere gli investimenti non potrà essere destinata una percentuale inferiore al 50%.

 

Inoltre in linea con le priorità strategiche indicate da Unioncamere nazionale nonché con gli esiti della Conferenza Economica Provinciale 2010, almeno il 5% del plafond destinato a ciascun organismo deve essere impiegato a sostegno di progetti di reti di impresa o progetti di filiera promossi anche in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio.

I soggetti intermediari destinatari dei finanziamenti hanno la facoltà di richiedere un anticipo del contributo pari al 60% dell'ammontare concesso, il saldo sarà erogato previa rendicontazione finale presentata ai sensi dell'art. 5.

 

Nel caso in cui il presente regolamento sia adottato, tutto o in parte, da altre amministrazioni locali attraverso una convenzione che attribuisca all'ente camerale il ruolo di capofila nella selezione degli organismi ammissibili, si potranno definire modalità congiunte di esame delle richieste di accesso come ad esempio la costituzione di un'apposita commissione di valutazione o altre tipologie di strumenti che possano garantire adeguata trasparenza e partecipazione degli enti coinvolti. Inoltre, gli stessi enti locali potranno concordare con gli organismi ammessi, nell'ambito della cornice procedurale generale del regolamento stesso, eventuali indirizzi integrativi relativi ai territori di rispettiva competenza (es. riguardo ai criteri di ripartizione dei loro plafond, alla tipologia di investimenti finanziabili, ecc.).

 

La documentazione per la presentazione delle richieste di accesso ai fondi dovrà essere presentata a ciascun ente firmatario della eventuale convenzione nel caso in cui il presente regolamento sia recepito da altre amministrazioni locali.

 

 

ART. 4 - Requisiti delle imprese soggetti beneficiari finali dell'aiuto e compatibilità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato dei finanziamenti concessi per il tramite dei Confidi

Ai fini della concessione dei contributi erogati ai sensi del presente disciplinare, le imprese beneficiarie associate ai Confidi dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti e dichiararli al Confidi stesso:

  • essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

  • avere sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ravenna;

  • essere micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'Allegato I di cui al regolamento CE n. 800/2008;

  • essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

  • non trovarsi in stato di fallimento;

  • di essere a conoscenza del presente disciplinare, in particolare delle disposizioni relative al

  • regime de minimis, in base alle quali dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

 

Le imprese beneficiarie, se associate ad un soggetto intermediario operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

  • esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;

  • soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;

  • essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle azienda agricole dell'Emilia-Romagna;

  • avere i terreni agricoli situati anche nel territorio della provincia di Ravenna;

  • non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato.

 

L'intervento previsto dal presente disciplinare è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle PMI destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime “de minimis”, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 – pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28.12.2006).

Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto ci si atterrà a quanto indicato nel citato regolamento che verrà rispettato in ogni sua disposizione.

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di cui al medesimo regolamento.

Nel caso in cui i fondi camerali siano utilizzati per fornire garanzie occorre distinguere la concessione senza elementi di aiuto di stato o con elementi di aiuto.

In particolare, al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intensa concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti le stesse verranno concesse in regime de minimis nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1998/2006.

Per i soggetti intermediari operanti nel settore agricolo, in caso di contributi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si fa riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 43/1997 (così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006) e alla delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 (e successive modifiche o integrazioni) che ne detta i criteri attuativi (aiuto notificato dalla Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28 giugno 2006).

 

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea menzionati.

 

ART. 5 - Interventi finanziabili in conto interessi

Come già indicato all'art. 3, ai contributi in conto interessi destinati a sostenere gli investimenti non potrà essere destinata una percentuale inferiore al 50%.

Inoltre in linea con le priorità strategiche indicate da Unioncamere nazionale nonché con gli esiti della Conferenza Economica Provinciale 2010, almeno il 5% del plafond destinato a ciascun organismo deve essere impiegato a sostegno di progetti di reti di impresa o progetti di filiera promossi anche in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio.

Il contributo consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata dal Confidi per un massimo di 2,5 punti in ragione d'anno rispetto al tasso stabilito nelle convenzioni stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito. Il limite massimo di abbattimento può essere elevato a 3 punti in ragione d'anno per le neo-imprese, le imprese giovanili, imprese a prevalenza femminile, per le imprese a start up innovativo, per progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera. In ogni caso il tasso a carico di ogni singola impresa beneficiaria non potrà essere inferiore a 1 punto.

 

A) Settore industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e cooperazione.

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nei suddetti settori sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese loro associate per i seguenti investimenti:

  • acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale;

  • installazione d'impianti;

  • acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati (si considera acquisto anche il riscatto finale dei beni acquistati mediante locazione finanziaria; non si considerano tali i canoni periodici di locazione);

  • hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;

  • introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;

  • introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;

  • innovazione di tecnologia e di prodotto;

  • realizzazione di progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera;

  • assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio e nelle tecniche di vendita;

  • acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, e per tutte le attività di trasporto persone (taxi, servizi di pullman, noleggio auto con o senza conducente) destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri (anche autovetture aziendali) di nuova fabbricazione o usati, destinati al trasporto di beni propri, purché non in contrasto con la normativa comunitaria in materia;

Sono, inoltre, comprese le seguenti operazioni:

  • la cessione d'azienda e/o acquisizioni di beni preesistenti (avviamento e licenze) e messa a

norma degli impianti;

  • la patrimonializzazione delle imprese;

  • l'acquisto di scorte nei limiti del 30% delle spese di investimento;

  • la ristrutturazione del debito aziendale nei limiti del 50% della somma richiesta al Consorzio e con un tetto massimo di 50.000 euro.

Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:

  • l'acquisto di scorte non collegato ad investimenti;

  • le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;

  • le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti,

  • quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

 

B) Settore agricoltura

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nel suddetto settore sono concessi in conformità alla L.R. 43/97 e successive modifiche e ai criteri attuativi della stessa. Sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole loro associate per i seguenti investimenti:

  • costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

  • acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione

  • aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare

le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza;

  • riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;

  • per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;

  • per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli

animali;

  • per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;

  • in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;

  • finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

  • opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

  • a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;

  • b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007- 2013;

  • c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.

Sono ammessi, inoltre, i finanziamenti bancari agevolati, concessi a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, così come indicato nel punto 4.1.2 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

 

L'ente camerale, previa apposita deliberazione, può deliberare di concedere fondi da erogare alle imprese agricole a titolo de minimis ai sensi del reg. CE 1535/07 (de minimis agricolo), nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

 

ART. 6 - Finanziamenti a fondo rischi

Tali contributi sono concessi agli organismi risultati ammissibili ai sensi dell'art. 2 che concedono garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.

Le garanzie prestate dal confidi non possono superare l'80% del prestito e non possono essere prestate ad imprese in difficoltà finanziarie.

Il contributo concesso deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi tramite gestione separata come indicato nell'art. 1, ultimo comma, e tale destinazione e gestione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci successivi, pena la revoca del finanziamento.

Il contributo deve inoltre essere rivolto a favorire esclusivamente le imprese socie aventi sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna, nel rispetto delle condizioni dettate dalla suddetta Comunicazione della Commissione.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo in sede di rendicontazione.

Per il settore agricolo il contributo a fondo rischi è concesso solo se utilizzato conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 43/97 e successive modifiche, approvato dalla Commissione europea, in particolare a fronte di prestiti bancari a medio-lungo termine, così come disciplinato dal punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 o come prevederà la normativa regionale in caso di modifiche successive all'approvazione del presente disciplinare.

 

ART. 7 – Rendicontazione

Ai fini della liquidazione dei finanziamenti, i soggetti intermediari assegnatari dei fondi dovranno presentare, al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento:

- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui facsimile sarà fornito dall'ente camerale, resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno attestare:

  • la precisa ripartizione del contributo assegnato in conto interessi e a fondo rischi, tenendo conto che al conto interessi non può essere destinata una somma inferiore al 50% del contributo complessivo e che almeno il 5% deve essere impiegato a sostegno di progetti di reti di impresa o di filiera;

  • il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nell'impiego dei fondi camerali, in particolare le condizioni previste per l'erogazione di contributi per le garanzie e delle disposizioni regionali sopracitati per il settore agricolo;

  • di essere in possesso dell'istanza dell'impresa in originale, nonché delle necessarie dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa stessa, in particolare sul rispetto della normativa dell'unione Europea relativa al de minimis e degli aiuti concessi sulla base della L.R. 43/97 e successive integrazioni;

  • l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12, inteso come somma

delle fideiussioni rilasciate nell'anno di riferimento e l'ammontare delle fideiussioni in essere al 31/12;

  • per i contributi concessi in conto interessi: rendicontazione dei contributi concessi con i fondi camerali da cui risulti il nome dell'impresa, il tipo di investimento effettuato, l'istituto di credito, l'importo erogato e la data di erogazione, l'entità del contributo camerale concesso all'impresa beneficiaria e comunicato alla stessa in fase di erogazione.

 

A tale documentazione andrà allegata copia dell'ultimo bilancio approvato in cui sia evidenziato l'apposito fondo costituito con il contributo camerale e un prospetto contabile dal quale risultino i movimenti relativi al fondo e il saldo.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere presentata a ciascun ente erogatore nel caso in cui il presente regolamento sia recepito, attraverso apposita convenzione, da altre amministrazioni locali.

 

 

ART. 8 - Verifiche e revoca del beneficio

Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi d'inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. A tal riguardo, il Consorzio Fidi o Cooperativa di Garanzia si impegna a segnalare tempestivamente all'ente erogatore il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

L'ente camerale si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a campione ai sensi del DPR. 445/2000 , per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi camerali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dalle presente regolamento l'ente camerale procederà alla revoca del contributo.

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Dirigente dell'Area sviluppo Economico.

 

______________

Allegato A) alla Delib. n. 15 del verbale di Consiglio del 21.2.2011

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

 

Art. 1 - Finalità, destinatari e condizioni essenziali

La Camera di Commercio di Ravenna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito delle imprese provinciali riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o "soggetti intermediari".

A tal fine concede finanziamenti ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali loro associate, di seguito denominate "beneficiari finali".

I finanziamenti sono destinati ai Confidi operanti nel territorio provinciale costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

Possono avanzare richiesta di accesso ai contributi i Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia che: - posseggano i requisiti formali di accesso quali: non trovarsi in stato di fallimento, avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi, essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

- si impegnino ad operare sul territorio provinciale attraverso una sede operativa in provincia nel caso in cui risultino assegnatari dei fondi camerali;

- prevedono nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria, e il carattere mutualistico dell'attività, svolta in favore di una compagine sociale, intesa in termini di quote di capitale sociale, costituita per almeno il 70% di PMI che possono beneficiare del servizio di garanzia;

- negli ultimi 3 anni abbiano concesso garanzie a imprese operanti nei settori dell’industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e servizi, agricoltura, in misura non inferiore al 70%

del volume di garanzie complessivamente erogate;

- siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 oppure, nel caso in cui non siano iscritti, abbiano un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, pari ad almeno 4,5 milioni di euro.

Per i Consorzi operanti nel settore agricolo si applicano le disposizione di cui alla legge regionale n. 43/1997, così come modificata dalle legge regionale n. 17/2006, e le disposizioni di cui al punto 3.1 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

 

Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese definite nel presente regolamento come soggetti beneficiari. I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici e in caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati maggiorati degli interessi maturati. I confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

 

ART. 2 - Fondi a disposizione degli intermediari e criteri di ripartizione

La Camera di Commercio seleziona, sulla base dei requisiti previsti dal presente disciplinare, i soggetti intermediari per la gestione dei finanziamenti e tale selezione avrà validità triennale.

Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sarà determinato il plafond complessivo destinato a finanziare i Confidi e tale plafond sarà suddiviso, tra i soggetti considerati ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti dal presente disciplinare. La somma che verrà destinata a ciascun organismo costituirà l'ammontare potenziale a disposizione che verrà poi erogato in base all'effettivo utilizzo, sulla base della rendicontazione presentata a consuntivo.

Le somme stanziate dall'ente camerale saranno ripartite annualmente fra gli organismi risultati ammissibili in una proporzione determinata in relazione ai seguenti criteri:

  • il 50% del plafond sarà suddiviso in base al peso economico dei settori (definito da una media tra le percentuali di rappresentatività dei settori individuate annualmente dalla Camera di Commercio in relazione alle procedure previste per il rinnovo degli organi e tra le percentuali di contribuzione dei settori attraverso il pagamento del diritto annuale);

  • il restante 50% sulla base dell'operatività media (garanzie erogate) in provincia di Ravenna di ciascun Confidi nei tre anni precedenti a quello di riferimento.

 

L'ente si riserva, inoltre, in presenza di particolari situazioni congiunturali di carattere oggettivo relativo all'andamento economico territoriale, la facoltà di rimodulare l'erogazione delle risorse o di modificare, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo i criteri di ripartizione con atto motivato della Giunta camerale.

La Giunta camerale, nell'ambito della cornice procedurale definita dal presente regolamento, si riserva inoltre la possibilità di approvare interventi specifici mirati volti ad incidere su una particolare situazione economica congiunturale o per altri finalità legati alle priorità strategiche dell'ente camerale da destinare agli organismi selezionati attraverso il presente disciplinare. Tale possibilità sarà estesa alle altre amministrazioni locali nel caso in cui il presente regolamento dovesse essere recepito, tutto o in parte, dagli enti locali del territorio attraverso apposita convenzione.

 

 

ART. 3 - Presentazione delle domande di contributo per l'accesso ai fondi destinati agli intermediari

Modalità di presentazione

Le domande dovranno essere inviate mediante raccomandata all'indirizzo della sede della Camera di Commercio di Ravenna indicando sulla busta la dicitura “Domanda di contributo ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia” oppure il documento firmato digitalmente potrà essere inviato tramite PEC alla casella istituzionale protocollo@ra.legalmail.camcom.it.

L'ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Periodo di presentazione

Le domande devono essere presentate a partire dal 30 marzo entro il 29 aprile dell'esercizio di riferimento.

Per ogni annualità del biennio successivo all'esercizio in cui sono stati selezionati i soggetti intermediari destinatari dei fondi camerali, tali soggetti dovranno rinnovare la richiesta di concessione di contributo camerale che sarà concesso sulla base del plafond complessivo annuale e dei criteri di ripartizione e liquidato ai sensi del presente regolamento.

Modalità di compilazione

Ai fini della concessione del contributo, dovrà essere predisposto quanto segue:

modulo di domanda compilato in ogni sua parte, come da facsimile allegato al presente regolamento, sottoscritto dal legale rappresentate e accompagnato da copia fotostatica del documento valido di identità del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000), ove dovranno essere dichiarate le informazioni necessarie all'esame delle domande ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3;

a tale modulo dovrà essere allegata copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato.

Avvertenze

Qualsiasi modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente

comunicata all'ente erogatore.

 

Chiusi i termini per la presentazione delle richieste ed esperita l'istruttoria a cura dell'U.O. competente, con determinazione dirigenziale saranno individuati i soggetti ritenuti ammissibili e le somme destinate a ciascun organismo ripartite secondo i criteri di cui all'art. 2. La concessione del contributo sarà comunicata a ciascun organismo destinatario dei fondi, il quale deciderà in che misura destinare le risorse ad interventi in conto interessi piuttosto che per le garanzie, comunicandolo all'ente in fase di rendicontazione.

 

In ogni caso ai contributi in conto interessi destinati a sostenere gli investimenti non potrà essere destinata una percentuale inferiore al 50%.

 

Inoltre in linea con le priorità strategiche indicate da Unioncamere nazionale nonché con gli esiti della Conferenza Economica Provinciale 2010, almeno il 5% del plafond destinato a ciascun organismo deve essere impiegato a sostegno di progetti di reti di impresa o progetti di filiera promossi anche in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio.

I soggetti intermediari destinatari dei finanziamenti hanno la facoltà di richiedere un anticipo del contributo pari al 60% dell'ammontare concesso, il saldo sarà erogato previa rendicontazione finale presentata ai sensi dell'art. 5.

 

Nel caso in cui il presente regolamento sia adottato, tutto o in parte, da altre amministrazioni locali attraverso una convenzione che attribuisca all'ente camerale il ruolo di capofila nella selezione degli organismi ammissibili, si potranno definire modalità congiunte di esame delle richieste di accesso come ad esempio la costituzione di un'apposita commissione di valutazione o altre tipologie di strumenti che possano garantire adeguata trasparenza e partecipazione degli enti coinvolti. Inoltre, gli stessi enti locali potranno concordare con gli organismi ammessi, nell'ambito della cornice procedurale generale del regolamento stesso, eventuali indirizzi integrativi relativi ai territori di rispettiva competenza (es. riguardo ai criteri di ripartizione dei loro plafond, alla tipologia di investimenti finanziabili, ecc.).

 

La documentazione per la presentazione delle richieste di accesso ai fondi dovrà essere presentata a ciascun ente firmatario della eventuale convenzione nel caso in cui il presente regolamento sia recepito da altre amministrazioni locali.

 

 

ART. 4 - Requisiti delle imprese soggetti beneficiari finali dell'aiuto e compatibilità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato dei finanziamenti concessi per il tramite dei Confidi

Ai fini della concessione dei contributi erogati ai sensi del presente disciplinare, le imprese beneficiarie associate ai Confidi dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti e dichiararli al Confidi stesso:

  • essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

  • avere sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ravenna;

  • essere micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'Allegato I di cui al regolamento CE n. 800/2008;

  • essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

  • non trovarsi in stato di fallimento;

  • di essere a conoscenza del presente disciplinare, in particolare delle disposizioni relative al

  • regime de minimis, in base alle quali dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

 

Le imprese beneficiarie, se associate ad un soggetto intermediario operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

  • esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;

  • soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;

  • essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle azienda agricole dell'Emilia-Romagna;

  • avere i terreni agricoli situati anche nel territorio della provincia di Ravenna;

  • non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato.

 

L'intervento previsto dal presente disciplinare è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle PMI destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime “de minimis”, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15.12.2006 – pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28.12.2006).

Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto ci si atterrà a quanto indicato nel citato regolamento che verrà rispettato in ogni sua disposizione.

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di cui al medesimo regolamento.

Nel caso in cui i fondi camerali siano utilizzati per fornire garanzie occorre distinguere la concessione senza elementi di aiuto di stato o con elementi di aiuto.

In particolare, al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intensa concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti le stesse verranno concesse in regime de minimis nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1998/2006.

Per i soggetti intermediari operanti nel settore agricolo, in caso di contributi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si fa riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 43/1997 (così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006) e alla delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 (e successive modifiche o integrazioni) che ne detta i criteri attuativi (aiuto notificato dalla Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28 giugno 2006).

 

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea menzionati.

 

ART. 5 - Interventi finanziabili in conto interessi

Come già indicato all'art. 3, ai contributi in conto interessi destinati a sostenere gli investimenti non potrà essere destinata una percentuale inferiore al 50%.

Inoltre in linea con le priorità strategiche indicate da Unioncamere nazionale nonché con gli esiti della Conferenza Economica Provinciale 2010, almeno il 5% del plafond destinato a ciascun organismo deve essere impiegato a sostegno di progetti di reti di impresa o progetti di filiera promossi anche in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio.

Il contributo consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata dal Confidi per un massimo di 2,5 punti in ragione d'anno rispetto al tasso stabilito nelle convenzioni stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito. Il limite massimo di abbattimento può essere elevato a 3 punti in ragione d'anno per le neo-imprese, le imprese giovanili, imprese a prevalenza femminile, per le imprese a start up innovativo, per progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera. In ogni caso il tasso a carico di ogni singola impresa beneficiaria non potrà essere inferiore a 1 punto.

 

A) Settore industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e cooperazione.

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nei suddetti settori sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese loro associate per i seguenti investimenti:

  • acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale;

  • installazione d'impianti;

  • acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati (si considera acquisto anche il riscatto finale dei beni acquistati mediante locazione finanziaria; non si considerano tali i canoni periodici di locazione);

  • hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;

  • introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;

  • introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;

  • innovazione di tecnologia e di prodotto;

  • realizzazione di progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera;

  • assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio e nelle tecniche di vendita;

  • acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, e per tutte le attività di trasporto persone (taxi, servizi di pullman, noleggio auto con o senza conducente) destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri (anche autovetture aziendali) di nuova fabbricazione o usati, destinati al trasporto di beni propri, purché non in contrasto con la normativa comunitaria in materia;

Sono, inoltre, comprese le seguenti operazioni:

  • la cessione d'azienda e/o acquisizioni di beni preesistenti (avviamento e licenze) e messa a

norma degli impianti;

  • la patrimonializzazione delle imprese;

  • l'acquisto di scorte nei limiti del 30% delle spese di investimento;

  • la ristrutturazione del debito aziendale nei limiti del 50% della somma richiesta al Consorzio e con un tetto massimo di 50.000 euro.

Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:

  • l'acquisto di scorte non collegato ad investimenti;

  • le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;

  • le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti,

  • quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

 

B) Settore agricoltura

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nel suddetto settore sono concessi in conformità alla L.R. 43/97 e successive modifiche e ai criteri attuativi della stessa. Sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole loro associate per i seguenti investimenti:

  • costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

  • acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione

  • aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare

le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza;

  • riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;

  • per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;

  • per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli

animali;

  • per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;

  • in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;

  • finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

  • opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

  • a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;

  • b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007- 2013;

  • c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.

Sono ammessi, inoltre, i finanziamenti bancari agevolati, concessi a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, così come indicato nel punto 4.1.2 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

 

L'ente camerale, previa apposita deliberazione, può deliberare di concedere fondi da erogare alle imprese agricole a titolo de minimis ai sensi del reg. CE 1535/07 (de minimis agricolo), nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

 

ART. 6 - Finanziamenti a fondo rischi

Tali contributi sono concessi agli organismi risultati ammissibili ai sensi dell'art. 2 che concedono garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.

Le garanzie prestate dal confidi non possono superare l'80% del prestito e non possono essere prestate ad imprese in difficoltà finanziarie.

Il contributo concesso deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi tramite gestione separata come indicato nell'art. 1, ultimo comma, e tale destinazione e gestione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci successivi, pena la revoca del finanziamento.

Il contributo deve inoltre essere rivolto a favorire esclusivamente le imprese socie aventi sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna, nel rispetto delle condizioni dettate dalla suddetta Comunicazione della Commissione.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo in sede di rendicontazione.

Per il settore agricolo il contributo a fondo rischi è concesso solo se utilizzato conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 43/97 e successive modifiche, approvato dalla Commissione europea, in particolare a fronte di prestiti bancari a medio-lungo termine, così come disciplinato dal punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 o come prevederà la normativa regionale in caso di modifiche successive all'approvazione del presente disciplinare.

 

ART. 7 – Rendicontazione

Ai fini della liquidazione dei finanziamenti, i soggetti intermediari assegnatari dei fondi dovranno presentare, al massimo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento:

- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui facsimile sarà fornito dall'ente camerale, resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno attestare:

  • la precisa ripartizione del contributo assegnato in conto interessi e a fondo rischi, tenendo conto che al conto interessi non può essere destinata una somma inferiore al 50% del contributo complessivo e che almeno il 5% deve essere impiegato a sostegno di progetti di reti di impresa o di filiera;

  • il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nell'impiego dei fondi camerali, in particolare le condizioni previste per l'erogazione di contributi per le garanzie e delle disposizioni regionali sopracitati per il settore agricolo;

  • di essere in possesso dell'istanza dell'impresa in originale, nonché delle necessarie dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa stessa, in particolare sul rispetto della normativa dell'unione Europea relativa al de minimis e degli aiuti concessi sulla base della L.R. 43/97 e successive integrazioni;

  • l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12, inteso come somma

delle fideiussioni rilasciate nell'anno di riferimento e l'ammontare delle fideiussioni in essere al 31/12;

  • per i contributi concessi in conto interessi: rendicontazione dei contributi concessi con i fondi camerali da cui risulti il nome dell'impresa, il tipo di investimento effettuato, l'istituto di credito, l'importo erogato e la data di erogazione, l'entità del contributo camerale concesso all'impresa beneficiaria e comunicato alla stessa in fase di erogazione.

 

A tale documentazione andrà allegata copia dell'ultimo bilancio approvato in cui sia evidenziato l'apposito fondo costituito con il contributo camerale e un prospetto contabile dal quale risultino i movimenti relativi al fondo e il saldo.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere presentata a ciascun ente erogatore nel caso in cui il presente regolamento sia recepito, attraverso apposita convenzione, da altre amministrazioni locali.

 

 

ART. 8 - Verifiche e revoca del beneficio

Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi d'inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. A tal riguardo, il Consorzio Fidi o Cooperativa di Garanzia si impegna a segnalare tempestivamente all'ente erogatore il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

L'ente camerale si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a campione ai sensi del DPR. 445/2000 , per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi camerali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dalle presente regolamento l'ente camerale procederà alla revoca del contributo.

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Dirigente dell'Area sviluppo Economico.

 

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