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MUD 2016

pubblicato il 29/01/2016 12:00, ultima modifica 10/03/2016 12:17

Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016. Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. 17/12/2014 saranno rese disponibili sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'ISPRA, dell'Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.

Il software per la compilazione del MUD 2016 realizzato da Unioncamere ed aggiornato in tutte le sue parti verrà reso disponibile a partire da metà febbraio 2016.

Non deve essere utilizzato il software per la compilazione utilizzato nel 2015

La società incaricata per l'assistenza alla compilazione MUD telematico è ECOCERVEd (soc. del sistema camerale)

tel. 02/85152090 e-mail mud@ecocerved.it e info@mudtelematico.it

 


Obblighi dei produttoriI produttori di rifiuti soggetti all’ obbligo di presentazione de MUD sono così individuati:

 

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

 

Chi può presentare la comunicazione semplificata:

  • soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

 

Come va presentata la comunicazione semplificata

  • La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6;
  • ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
  • La presentazione alla Camera di commercio di Ravenna viale Farini 14-48121 Ravenna deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata formato A4 (frontespizio busta) senza avviso di ricevimento.

Scadenza

  • Per la dichiarazione MUD  da presentare entro il 30 aprile 2016 vanno utilizzati i codici ATECO 2007.

Diritto di Segreteria

  • Euro 10,00 per ogni dichiarazione MUD presentata per via telematica;
  • Euro 15,00 per ogni dichiarazione MUD semplificata presentata su carta per ogni Unità Locale dichiarante. (Bollettino postale intestato alla Camera di Commercio di Ravenna, viale Farini n. 14 sul c/c postale n. 15570484)

 

E' inoltre disponibile Il codice europeo - CER  europeo che è composto da sei cifre e deve essere riportato sulla scheda rifiuto. Tale codice sostituisce quello italiano; ad ogni codice corrisponde la denominazione esatta del rifiuto. L'elenco dei codici si può trovare:

 

MUD 2016: scheda di sintesi

 

Sanzioni

  • Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione. La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
  • L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.
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