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Scade il 1° marzo 2018 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, relativa all'anno 2017

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pubblicato il 21/02/2018 13:45, ultima modifica 13/03/2018 09:06 — scaduto

Ricordiamo che il D. Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, come successivamente modificato dal D. Lgs. 14 febbraio 2008, n 33, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato I (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria), a trasmettere, per il tramite delle Camere di Commercio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 1° marzo di ogni anno, i dati e le informazioni previsti all'Allegato III-bis, riferiti all'anno precedente e relativi alla tipologia ed alla quantità dei prodotti immessi sul mercato.

Composti Organici Volatili (COV)  includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione. Tra gli impianti interessati a tali emissioni ci sono, ad esempio: verniciatura in continuo di metalli, pulitura a secco, vari procedimenti di stampa, rivestimenti con film continui, fabbricazione di calzature, impregnazione e stratificazione del legno, fabbricazione di prodotti farmaceutici, finitura degli autoveicoli. In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "immissione sul mercato" si intende “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”. Ricordiamo che, fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per “gli utenti” o consumatori finali. A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall’art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V. La dichiarazione di immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello cartaceo, messo a disposizione dalle Camere di Commercio, dal Ministero dell’Ambiente, da Unioncamere e da Ecocerved.

La stessa non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria. La comunicazione dovrà essere spedita, in busta chiusa, esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo: RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO c/o ECOCERVED Scarl Casella Postale 843 35122 - PADOVA CENTRO (PD)

Ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un’unica sede legale.

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