MODULISTICA IN AGGIORNAMENTO
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Dal 14.09.2012, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 59/2010, la Commissione Consultiva per la tenuta del Ruolo è soppressa e le sue funzioni sono affidate esclusivamente alla Camera di Commercio.
Definizioni
Alla Camera di Commercio è attribuita la competenza per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti, con le modalità previste dallo specifico Regolamento.
Nel ruolo sono iscritti coloro i quali hanno conseguito e ai quali è riconosciuta una rilevante esperienza e competenza in uno o più settori, in presenza dei requisiti richiesti dall’apposito Regolamento.
E' perito ed esperto colui che, esercitando pubblicamente un'arte, o nel corso degli studi e delle attività professionali svolte, ha acquisito una approfondita conoscenza e competenza in uno o più campi ed è pertanto in grado di effettuare perizie, esprimere ed emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto e/o stimare il valore o l'entità di un bene.
L'iscrizione nel ruolo non è obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività, pertanto non ha natura abilitativa, ha carattere di pubblicità conoscitiva.
Può essere effettuata solo da Persone fisiche.
I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano infatti funzioni di carattere prevalentemente pratico; sono escluse quelle attività professionali per le quali sussistono Albi regolati da apposite disposizioni.
Il ruolo è diviso in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.
L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'Elenco delle categorie e sub categorie della provincia (scarica Elenco delle categorie e sub-categorie della provincia di Ravenna).
Normativa di Riferimento
- Art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20.09.1934 n. 2011
- D.Lgs. luogotenenziale 21.09.1944 n. 315
- D.M. 04.01.1954
- D.M. 29.12.1979 "Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le CCIAA"
- D.M. 10.03.2004 - modifiche ai punti b) e d) dell'art. 5 del D.M. 29.12.1979
- Art. 80-quater del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59/aggiunto dall'art. 18 co.1 del D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012.
- Circ. 3656/C del 12.09.2012 - punto 12.3
- Regolamento - All.A) alla delibera di Giunta n.122 del 21.07.2014
Destinatari
Le Persone Fisiche alle quali è riconosciuta una particolare competenza in una determinata materia e capacità tecnica relativamente alle categorie in Elenco.
Requisiti per l'iscrizione
Requisiti generali
- aver compiuto 21 anni di età
Requisiti Morali
- non essere stato interdetto o inabilitato;
- non essere stato dichiarato fallito, non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio; per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- Non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.
Requisiti professionali
L’aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito e/o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione.
A titolo indicativo:
- essere in possesso di Titoli di studio specifici di carattere tecnico-professionale;
- Attestati di frequenza a Corsi di Formazione riguardanti discipline connesse all'esercizio pratico delle attività peritali nelle categorie e sub-categorie per le quali si chiede l'iscrizione;
- aver frequentato Corsi Professionali;
- avere effettuato consulenze;
- documenti o certificati che dimostrino di aver ottenuto particolari riconoscimenti o referenze nell'esercizio delle specifiche attività svolte (ad esempio: attestati o qualifiche di merito ricevute in seguito all'esercizio di attività nel settore specifico, certificati di brevetti depositati). Tali documenti devono contenere elementi di riferimento dettagliati e non generici, sulle attività espletate in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi;
- aver partecipato a Seminari o Conferenze inerenti le specifiche categorie e sub categorie di interesse;
- aver redatto o pubblicato articoli o testi a carattere tecnico, aventi per oggetto argomenti inerenti le categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione;
- avere effettuato Perizie o formulato Pareri, per più anni, nell'ambito delle categorie e sub categorie richieste.
Tutta la documentazione prodotta andrà depositata in originale o in copia conforme all'originale.
I titoli e i documenti in possesso della pubblica amministrazione sono autocertificabili (scarica facsimile modulistica).
Le relazioni peritali e le pubblicazioni dovranno essere avvalorate, ove occorra, mediante controfirma dell'estensore sulle singole facciate o pagine di cui sono composte.
Esame
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti, non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio integrativo. Ai fini del medesimo, la Camera di Commercio potrà avvalersi anche di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto delle specifiche richieste.
Documenti da presentare
Nota bene: per la presentazione della pratica è necessario fissare un appuntamento con l'ufficio preposto (pagina riferimenti)
- Domanda di iscrizione sottoscritta dall'interessato, allegando copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
- Ricevuta del pagamento di € 31,00 per diritti di segreteria, utilizzando un alternativa una di queste modalità:
- tramite la modalità di pagamento PAGO PA. L'utente, dopo aver contattato l'Ufficio Regolazione del Mercato, riceverà allo sportello o per e-mail "l'avviso di pagamento" contenente il QR code, o CBILL che l'interessato utilizzerà per eseguire il pagamento attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di Banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, presso gli uffici postali e le altre app abilitate;
- tramite carta di credito (dei circuiti Visa, MasterCard, Maestro, Diners, American Express, JCB), collegandosi al sito della Camera di Commercio: http://www.ra.camcom.gov.it/pagamenti-online/
- Marca da bollo da € 16,00;
- Curriculum Vitae dettagliato (preferibilmente in formato europeo) in cui vanno indicati:
- Titoli di studio conseguiti con le relative date;
- Attestati conseguiti;
- Corsi/seminari eventualmente frequentati;
- Imprese e/o professionisti, alle cui dipendenze il richiedente ha operato in passato, con indicato il corrispondente periodo di lavoro, le mansioni svolte e le qualifiche ricoperte;
- Attività attualmente esercitata, con mansioni e qualifica ricoperta;
- Persone o imprese per incarico delle quali l'aspirante ha già effettuato perizie o formulato, pareri/consulenze, nell'ambito delle categorie e sub-categorie richieste;
- Pubblicazioni di testi o articoli inerenti alle categorie e sub-categorie richieste;
- Eventuali relazioni peritali, datate e firmate.
Costi
- Diritti di segreteria di € 31,00 e imposta di bollo di € 16,00 per l' iscrizione o l' ampliamento di categoria e sub-categoria;
- Diritti di segreteria di € 10,00 per la modifica;
- Imposta di bollo di € 16,00 per la cancellazione;
- In caso di colloquio integrativo, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei relativi diritti.
Termini per il procedimento di Iscrizione, Modifica o Cancellazione
Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione, modifica o cancellazione è di 60 giorni, che decorrono dalla data in cui viene ricevuta l'istanza.
L'istanza viene accolta o respinta con provvedimento del Dirigente della Camera di Commercio.
Ricorsi
Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego adottato dalla CCIAA, l'interessato può presentare ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.
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