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Attività di Agenti e Rappresentanti di Commercio

pubblicato il 07/03/2008 11:50, ultima modifica 03/04/2023 13:43

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

 

03.10.2019
LA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA HA DATO AVVIO ALLA VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.M. 26.10.2011.

- Pagina informativa

- Breve Guida Operativa Verifica Dinamica

Scarica la modulistica:

- Modello verifica dinamica requisiti - Agenti e Rappresentanti di Commercio (C47)

- Modello verifica dinamica requisiti - Intercalare Antimafia

RIAPERTI I TERMINI  FINO AL 31.12.2019

Riaperto il termine fino al 31.12.2019 (per coloro che non vi hanno già provveduto entro il 30.09.2013), per comunicare al RI/REA,
l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale "REA persone fisiche".

Vedi informativa

Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

L' art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE DAL 12.05.2012

In seguito all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, dal 12.05.2012 ogni impresa individuale o società, che intenda iniziare la professione di agente di commercio, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) presso la Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale :

- La SCIA: potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, tramite il programma informatico Comunica-Starweb e inoltrata al Registro delle Imprese.
La data di inizio attività è contestuale alla presentazione della SCIA.
(compilare apposita Sezione Scia  e  "Sezione Requisiti" sul "Modello Agenti e Rappresentanti di Commercio" codificato C34).

- AGGIORNAMENTI:
Tutte le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12.05.2012, compilano la sezione "Aggiornamento posizione Ri/Rea" del "Modello Agenti e Rappresentanti di Commercio" codificato C34 per ciascuna Sede o U.L. e la inoltrano per via telematica entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011 (dal 12.05.2012  fino al 12.05.2013 - data prorogata al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. dal 10.05.2013), all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel cui circondario hanno stabilito la Sede o l'Unità Locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento
(art. 10 comma 1 D.M. 26.10.2011 Norme Transitorie). ACCEDI ALLA GUIDA

- ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REA:
a) Transitorio:
le Persone Fisiche iscritte nell'ex ruolo, che non svolgono attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del D.M. 26.10.2011, compilano la sezione "Iscrizione apposita sezione (Transitorio)" del "Modello Agenti e Rappresentanti di Commercio" codificato C34 e la inoltrano per via telematica al Registro Imprese, entro 1 anno dal 12.05.2012 (art. 10 comma 2  D.M. 26.10.2011). Tale termine è stato prorogato al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. del 10.05.2013.
b) A regime:
i soggetti che cessano di svolgere l' attività all'interno di un' impresa richiedono, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a Regime)" del "Modello Agenti e Rappresentanti di Commercio" codificato C34 (art. 7 comma 1 D.M. 26.10.2011).

Informazioni più dettagliate sono contenute nella "GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO".


Normativa di riferimento

  • art.1742 del Codice Civile  - Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
  • L. n. 204 del 03.05.1985 e s.m.i.
  • DM. 21.08.1985
  • L. n. 190 del 15.05.1986
  • DM. 17.12.1986
  • L. n. 241 del 07.08.1990 art. 19 e s.m.i
  • art. 74 del D. Lgs. n.59 del 26.03.2010 "Attuazione della direttiva 2006 /123/CE relativa ai Servizi del Mercato Interno"
  • Circ. Mi.S.E. n. 3635/c del 06.05.2010
  • L. 122 del 30.07.2010 art. 49 comma 4 bis
  • Circ. Mi.S.E. n. 3637/c del 10.08.2010
  • DM. 26.10.2011 "Modalità di iscrizione nel Registro imprese e nel REA, dei soggetti esercenti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 03.05.1985, n. 204, in attuazione degli artt. 74 e 80 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59".


REQUISITI PER L'IMPRESA INDIVIDUALE

Chiunque voglia iniziare l'attività come impresa individuale deve possedere:
Requisiti di carattere generale:

  • maggiore età
  • essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o extracomunitario residente in Italia, munito di permesso di soggiorno.

Requisiti Professionali:
In alternativa, uno dei seguenti requisiti:

  • Aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di istruzione professionale per agenti e rappresentanti di commercio, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. In Provincia organizzano corsi le seguenti Associazioni:

- CESCOT presso CONFESERCENTI: P.zza Bernini, 7 - RA  - Tel. 0544 292756

- ISCOM presso ASCOM:  Via Oriani, 14 - RA  - Tel. 0544 515700

  • Esperienza lavorativa di un biennio di attività nell'ultimo quinquennio, con qualifica di operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista) o di dipendente qualificato, con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, con inquadramento nei primi 2 livelli contrattuali.
  • Aver conseguito un titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, oppure laurea in materie commerciali o giuridiche (Elenco dei Titoli di studio abilitanti).
  • Titolare o legale rappresentante, per almeno due anni negli ultimi cinque, di una impresa commerciale o artigiana (esercente l'attività di vendita), avendo svolto all'interno un'effettiva e concreta attività operativa, con funzioni di direzione e organizzazione delle vendite.
  • Essere stato, per almeno due anni negli ultimi cinque, collaboratore familiare con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite, di un'impresa che ha svolto o svolge attività commerciale.

Requisiti Morali:

  • Non essere sottoposto alle misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del  D.Lgs. n. 159  del 06.09.2011 e della L. 646/1982 (Antimafia).
  • Non avere riportato le condanne penali di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della L. n. 204 del 03.05.1985.

 

REQUISITI PER LA SOCIETÀ

Se l'attività viene svolta da una società, i requisiti generali, professionali e morali devono essere posseduti dal/i  legale/i rappresentante/i  della Società.
Nell'oggetto sociale deve inoltre essere prevista l'attività di agenti e rappresentanti.

  • Al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell' attività, sono tenuti gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.

 

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con contratto a part-time non superiore al 50%)  e con l'attività di mediazione.

 

Modalità di iscrizione

L'agente di commercio che intende iniziare l'attività, deve inviare al Registro Imprese la pratica telematica Comunica-Starweb, compilando in ogni sua parte il modello della SCIA (Modello A.R.C.  C34), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle autocertificazioni comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali, professionali, morali ed essere già in possesso del mandato di agenzia.
Occorre inoltre integrare la Comunicazione Unica, firmata digitalmente, con i seguenti allegati, sempre firmati digitalmente:

  • Diritti di Segreteria relativi alla pratica Registro Imprese/REA.
  • Imposta di Bollo virtuale di Euro 17,50 in caso di iscrizione di impresa individuale.
  • Mandato di Agenzia.

Tempi di iscrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) viene esaminata entro 60 giorni dalla presentazione (decorsi tali termini la pratica viene accolta per silenzio-assenso, art.20 L. n.241/'90).
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione (SCIA), verranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

 

Sanzioni Amministrative

- Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.066,00.
- Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in  possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

 

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