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Soggetti esonerati dal pagamento

pubblicato il 15/05/2008 13:40, ultima modifica 03/07/2020 10:10

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Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività sempre che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.

Le società ed altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento del diritto annuale dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione o piano di riparto finale, sempre che la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione sempre che la domanda sia stata presentata entro il 30 gennaio.

Le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa cessano di essere tenute al versamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello di adozione di tale provvedimento, purchè non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.

Le cooperative nel caso di cui all'art. 2544 del c.c. cessano di essere soggette al pagamento a partire dall'anno solare successivo del provvedimento dell'Autorità governativa.

 

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA ANCHE A VOCAZIONE SOCIALE O TURISTICA

L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina finalità, definizione e pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati. In particolare il comma 8 di detto articolo dispone che le Camere di Commercio istituiscono una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma in argomento.

Il successivo art. 26, comma 8, prevede che la start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (termine modificato dall'art. 4, comma 11-ter, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33).

Pertanto l'esenzione per il versamento del diritto annuale inizia a decorrere dal riconoscimento del requisito di start up e dura non oltre il quinto anno di iscrizione a condizione che venga mantenuto il requisito. Se l'impresa all'atto dell'iscrizione nella sezione speciale ha gia' versato il diritto annuale per l'anno in corso ha diritto di chiedere il rimborso ovvero di compensare la somma con quella di altri versamenti.

Nei confronti delle società già costituite alla data del 19/12/2012 di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012 la disciplina trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Consulta la Circolare 3724/C del 18/06/2020.

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