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Condizioni tintolavanderia

pubblicato il 25/02/2008 10:45, ultima modifica 26/09/2013 11:24

Protocollo d'Intesa per le condizioni generali di prestazione del servizio di tintolavanderia firmato il 25 luglio 2002

PROTOCOLLO D’INTESA FIRMATO IL 25 LUGLIO 2002

fra le Associazioni di categoria degli artigiani, C.N.A. – SALTA e CONFARTIGIANATO – SETTORE PULITINTOLAVANDERIE, e le Associazioni per la tutela dei consumatori della provincia di Ravenna, ADICONSUM, ADOC, FEDERCONSUMATORI e LEGA CONSUMATORI ACLI, con l’intervento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna in virtù dell’art. 2 della Legge 580/1993

si conviene quanto segue

CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TINTOLAVANDERIA

 

ART. 1
La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di consegna.

ART. 2
La Tintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. Comunque in caso di non rispetto delle istruzioni di manutenzione indicate nell'etichetta, e il lavaggio causi danni o deterioramento al capo si procederà come riportato agli articoli 12, 13, 14 e 16.

ART. 3
La Tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

ART. 4
La Tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art. 1.

ART. 5
Nelle ordinazioni di tintura, la Tintolavanderia è tenuta ad informare il Cliente sugli eventuali rischi del risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungere il colore desiderato.

ART. 6
La Tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il Cliente ha diritto a una riduzione del prezzo della prestazione pari al 5%.

ART. 7
Il Cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di dieci giorni da quello indicato per la riconsegna.

ART. 8
La Tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 5% ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui all'art. 7.

ART. 9
La Tintolavanderia trascorsi dei mesi dalla data prevista di riconsegna riterrà tacitamente il capo affidato alla propria custodia e applicherà una tariffa mensile per custodia pari al costo della prestazione effettuata. Se al momento del ritiro i capi tenuti in custodia necessitano di un nuovo lavaggio questo è a carico del cliente.

ART. 10
Il Cliente è invitato a verificare i capi al momento del ritiro.

ART. 11
Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla Tintolavanderia dovranno essere presentati per iscritto all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre gli otto giorni successivi alla data di consegna.

ART. 12
In caso di controversia sorta tra l'impresa ed il cliente, qualora non si trovi una soluzione direttamente fra le parti anche con il contributo delle Associazioni firmatarie della presente convenzione, si conviene di ricorrere all'Ufficio di Conciliazione costituito presso la Camera di Commercio di Ravenna.

ART. 13
Il ricorso alla Conciliazione avviene ad opera del Cliente direttamente o tramite comunicazione alle strutture provinciali delle Associazioni dei Consumatori firmatarie della presente
Convenzione e ad opera della Tintolavanderia direttamente o tramite comunicazione alle strutture provinciali delle Associazioni di categoria CNA e CONFARTIGIANATO firmatarie della presente Convenzione.

ART. 14
La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi ed in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna.

ART. 15
Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del sessantesimo giorno dalla data prevista per la consegna.

ART. 16
La normativa che disciplina la Conciliazione è vincolante per le Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART. 17
Le parti possono ricorrere per una più agevole soluzione della controversia alle perizie tecniche necessarie sul capo oggetto del contendere.

ART. 18
La Convenzione entra in vigore dalla data della firma di sottoscrizione e cessa la sua efficacia al 31 dicembre 2002 intendendosi tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una della due parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

ART. 19
Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente la presente Convenzione presso i propri associati e le proprie strutture territoriali. Le Associazioni delle Tintolavanderie firmatarie si impegnano ad inviare ai propri associati il testo della presente Convenzione perché sia affisso, in modo visibile alla clientela, nei locali delle Tintolavanderie, unitamente ad una vetrofania che attesta l'adesione alle Condizioni generali di prestazione del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto

 

C.N.A. – SALTA
Il Presidente
Remo Soprani (firmato)

CONFARTIGIANTO RAVENNA
Settore pulitintolavanderie
La Presidente
Roberta Pari(firmato)

ADICONSUM
c/o CISL Via F. Negri n.22 Ravenna
Sig. Gastone Michieletti (firmato)

ADOC
c/o UIL Viale Courbasier Ravenna
Sig. Enzo Romeo Camanzi (firmato)

FEDERCONSUMATORI
c/o CGILVia P. Matteucci n.15 Ravenna
Sig. Ezio Nardi (firmato)

LEGA CONSUMATORI ACLI
via Baccarini, 66 – Ravenna
Sig. Benito Gasperini (firmato)

CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA
F.to Il Presidente
Avv. Pietro Baccarini

 

Ravenna, 25 luglio 2002

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