Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
Presso ogni Camera di Commercio è tenuto, a norma dell’art 14 del D.Lgs. 22/5/1999, n. 251, il Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi al quale devono iscriversi:
- Coloro che vendono i metalli preziosi in lingotti, verghe, laminati, profilati, e semilavorati in genere;
- Coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti metalli preziosi.
Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n.251 definisce preziosi i metalli:
- Platino;
- Palladio;
- Oro;
- Argento.
Il titolo di una lega è il rapporto tra il peso del metallo prezioso contenuto in un oggetto ed il peso dell’oggetto stesso.
Il titolo si esprime in millesimi (non in carati).
I titoli legali sono:
- Platino: 950, 900, 850 millesimi;
- Palladio: 950 e 500 millesimi;
- Oro: 750, 585, 375 millesimi;
- Argento: 925 e 800 millesimi.
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono obbligatoriamente portare impressi due marchi:
- Il marchio con il titolo legale ammesso per quel metallo;
- Il marchio che identifica chi importa o fabbrica l’oggetto contenente metallo prezioso.