La verifica periodica
La verifica periodica degli strumenti di misura
Scarica il Decreto Ministeriale n.182 del 28/03/2000
La verifica periodica degli strumenti di misura è l’accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica.
Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella.
CATEGORIA | PERIODICITA’ DELLA VERIFICAZIONE |
---|---|
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna |
5 anni |
Strumenti per pesare |
3 anni |
Complessi di misura per carburanti |
2 anni |
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua |
4 anni |
Misuratori massici di gas metano per autotrazione |
2 anni |
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi |
4 anni |
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti |
Secondo l’impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministro dell’Industria, sentito il parere del Comitato Centrale Metrico |
La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio ovvero dai laboratori ad esse appartenenti o dalle stesse accreditati.
Le modalità di accreditamento dei laboratori sono state stabilite con D.M. 10-12-2001 dal Ministero dello Sviluppo Economico e, attualmente, sono in corso di definizione le procedure di verificazione degli strumenti.
Per richiedere la verifica periodica occorre formulare apposita domanda, redatta su modello predisposto dall'ufficio (Richiesta di accertamento della conformità degli strumenti di misura ai requisiti prescritti), nella quale l'interessato, indicando il luogo ove intende che la verificazione sia effettuata, identifica gli strumenti che sottopone al controllo.
Qualora la richiesta venga fatta in seguito a una riparazione da un riparatore di strumenti metrici egli, identificandoli, deve altre sì dichiarare che gli stessi non hanno subito modificazioni e mantengono i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione a verifica metrica allegando alla stessa copia di un documento di identità.
L’esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l’applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa.
In caso di esito negativo è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.
Si fa presente che:
- la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo strumento;
- gli utenti metrici sono soggetti all'obbligo di:
- garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché ; di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
- non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Anche in tema di verificazione periodica le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna hanno ritenuto di doversi dare delle regole uniformi di comportamento pervenendo pertanto all'adozione di alcune norme guida per la sua esecuzione.