Diritto annuale 2023
pubblicato il
27/05/2021 09:15,
ultima modifica
15/09/2023 08:39
Misure del diritto annuale per l'annualità 2023 - aggiornamento al 17/4/2023 Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Gli importi dovuti dalle imprese iscritte rimangono pertanto gli stessi del precedente triennio. Le imprese neoiscritte che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 entro il 17/04/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi. La possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.
Si precisa inoltre che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta all'1 gennaio 2023.
Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dovranno applicare al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. 19230 del 30 marzo 2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011)
L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00 (€ 200.00 - 40%) In fase di nuova iscrizione UL per società, l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)
Quando versare Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve. Alle imprese con sede legale o operativa (unità locale o sede secondaria) nei territori interessati dagli eventi alluvionali (allegato 1 al DL 61/2023) verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 si applicano le sospensioni e le proroghe di pagamento previste dall'art. 1, comma 7, del DL 61/2023, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023 n. 100. Pertanto sono sospesi i termini dei versamenti del diritto annuale in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Per approfondimenti consulta la nota di Unioncamere prot. 0021974/U del 12/09/2023.
Differimento dei termini di pagamento per i soggetti ISA - Consulta al nota di Unioncamere prot. 0017854/U del 17/07/2023.
Come versare Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Unità locali Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66 euro. Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2023 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2023 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 30 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale sotto la voce normativa.
Arrotondamento Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula: Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare
Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009). |
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