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Albo Regionale delle Imprese Artigiane

pubblicato il 07/02/2008 17:30, ultima modifica 21/03/2022 12:45

La Legge Regionale n. 9/2016 di modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 1/2010 ha disposto che, dal 1° gennaio 2017, siano delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti artigiani ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione su istanza di parte, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 1/2010 così come modificato dall’ art. 38 della L.R. n. 9/2016,  nonché le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti artigiani ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo Imprese Artigiane, ai sensi dell’art. 3 bis della L.R. n. 1/2010 introdotto dall’art. 39 della L.R. n. 9/2016, con gestione dei relativi procedimenti d’ufficio.

La Regione Emilia-Romagna e le Camere di Commercio del territorio emiliano-romagnolo rappresentate da UNIONCAMERE regionale hanno stipulato una convenzione quadro per l'attività di coordinamento sull'esercizio delle funzioni delegate alle Cciaa, inerenti l'Albo delle imprese artigiane, la quale ha preso avvio dal 01/01/2017.

 

Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:

  • avere per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria in presenza dei requisiti normativi, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana.

 

Già dal 1 aprile 2010 tutte le denunce artigiane devono essere presentate in modalità telematica ai sensi dell'art. 9 della L. n. 40/2007. Per maggiori informazioni vai nella sezione COMUNICAZIONE UNICA del Registro Imprese o consulta il sito WWW.REGISTROIMPRESE.IT

Si consiglia l'utilizzo del software di compilazione on line Starweb che guida l'utente nella compilazione di pratiche complete e formalmente corrette.            banner comunica starweb

ComunicaStarWeb e' un'applicazione web accessibile da internet che consente di compilare e spedire per via telematica pratiche di Comunicazione Unica a tutti gli enti interessati: Registro Imprese, Albo imprese artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Sportello Unico Attivita' Produttive. Per accedere a starweb è sufficiente loggarsi con le proprie credenziali di accesso a Telemaco.

 

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane

  • impresa individuale;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.r.l. con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

 

Procedura per l'iscrizione, modifica, cancellazione delle imprese artigiane

La nuova normativa ha introdotto innovative semplificazioni riguardo alla procedura e ai tempi per il riconoscimento della qualifica artigiana. Ai sensi dell’art. 3, comma 5,  della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i.  “gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’ Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica”, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico. Restano immutati, invece, i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’ Albo Imprese Artigiane, che continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni di  legge.

A norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i, ai fini dell’iscrizione all’ Albo delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa ex Legge n. 40/2007, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.. Il possesso dei presupposti e dei requisiti di legge di riconoscimento della qualifica artigiana deve essere attestato mediante la compilazione del MODELLO AA ovvero C18 (vedi sotto), approvato dalla Regione e disponibile nella sezione modulistica del sito camerale Albo Imprese Artigiane, che, quindi, va obbligatoriamente allegato alla pratica Comunica.

La ricevuta rilasciata dall’ Ufficio del Registro delle Imprese con la denuncia di iscrizione mediante Comunicazione Unica costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigiana; dalla predetta data decorre l’iscrizione all’ Albo delle Imprese Artigiane o alla sezione separata dei Consorzi.

A norma dell’art. 4 della Legge regionale n. 1/2010 e s.m.i., le imprese artigiane iscritte all’ Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, la Comunicazione Unica di modifica, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.(Modello AA ovvero C18), relativa a:

  1. Modificazioni dei requisiti artigiani;
  2. Cessazione dell’attività;
  3. Perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.

Le modificazioni di cui al punto 1. sono quelle riguardanti:

  • Ingresso/recesso di socio partecipante all’ attività a seguito di cessioni di quote;
  • Inizio/fine della partecipazione dei soci;
  • Inclusione/cancellazione di collaboratori familiari;
  • Assunzione di gestione a norma dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 443/1985;
  • Richiesta di riconoscimento attività artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR n. 288/2001 (se presentata con altra domanda).

2. La denuncia di cessazione dell’attività artigiana, con conseguente cancellazione dall’ Albo imprese Artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso in cui l’impresa rimanga iscritta al Registro delle Imprese; la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta invece l’automatica cancellazione anche dall’ Albo delle Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS.

3. Le modificazioni di cui al punto 3. che implicano la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione  sono quelle riguardanti : (elenco esemplificativo ma non esaustivo)

  • Prevalenza di un’attività non artigiana;
  • Mancanza dei soci partecipanti di SNC;
  • Mancanza di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione delle SRL pluripersonali;
  • Mancanza partecipazione di socio accomandatario in SAS.

 

Riassumendo, in sintesi, gli adempimenti pubblicitari dovuti all’Albo delle Imprese Artigiane sono i seguenti:

  • la prima iscrizione, la cancellazione (fatto salvo quanto sopra riportato) e le modificazioni che riguardano dati rilevanti per l’Albo Artigiani, ma la cui iscrizione non è prevista nel Registro delle Imprese;
  • la modifica che implica l’acquisto o la perdita dei requisiti artigiani per la quale, quindi, sussiste l’obbligo di chiedere l’iscrizione o la cancellazione all’ Albo delle Imprese Artigiane, mentre una modifica anagrafica presentata al Registro delle Imprese che non comporta acquisto/perdita dei requisiti artigiani assolve anche agli obblighi amministrativi nei confronti dell’Albo Artigiani.

La Comunicazione Unica e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica, a posteriori e possono dare origine, entro 60 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica o  d’ufficio su imprese già iscritte all’ Albo delle imprese Artigiane o su segnalazione di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 3 bis della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i., ad una procedura di accertamento e controllo, al termine del quale la Camera di Commercio adotta i provvedimenti di competenza.

Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 7,  comma 1 della Legge Regionale n. 1/2010 e s.m.i,  è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Consulta le ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLE PRATICHE ARTIGIANE.

 

Sanzioni

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Diritto Annuale

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Attività artistiche e tradizionali

Le modalità di svolgimento e la tipologia delle lavorazioni per le quali può essere riconosciuta all'impresa tale caratteristica sono stabilite dal DPR n. 288 del 25 maggio 2001 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura".

L'art. 7, comma 2, lett. c) della Legge regionale n. 1 del 9 febbraio 2010 ha attribuito al Servizio Regionale per le attività di amministrazione in materia di artigianato la competenza al riconoscimento di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche e tradizionali.

Per la presentazione della domanda di riconoscimento e per approfondimenti consulta il sito della Regione Emilia Romagna.

 

Riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore e estetista

Il D. Lgs. 147 del 6 agosto 2012, entrato in vigore il 14/09/2012, introduce novità anche in materia di attività di acconciatore ed estetista. In particolare, gli artt. 15 e 16 del D. Lgs. 147/2012, modificando gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 59/2010, sanciscono che le attività di acconciatore ed estetista sono assoggettate alla disciplina della SCIA.

La circolare interpretativa del MSE n.3656/C, ha precisato, in merito all'accertamento dei requisiti professionali, che le imprese possono avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Con nota PG.245517 del 19/10/2012 il Servizio Regionale Artigianato, ha confermato che a partire dal 29/10/2012, le domande di richiesta della qualifica per acconciatore o estetiste, non potranno piu' essere accettate, il possesso dei requisiti professionali dovrà essere dichiarato nella SCIA presentata allo Sportello Unico territorialmente competente.

 

Requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione per estetisti

La delibera di Giunta Regionale n.1089/2015 trasferisce, dal 1°ottobre 2015, la competenza della verifica dei requisiti di accesso al corso di formazione di 300 ore in capo ai soggetti accreditati attuatori dell’iniziativa formativa.

Per maggiori informazioni gli utenti possono rivolgersi all’ Ufficio Relazioni col Pubblico della Regione - tel. 800 955 157 – e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it .

(clicca qui per consultare la delibera).

 

Disposizioni particolari per le leggi speciali

Nel caso di denuncia di inizio attivita' in settori regolamentati (IMPIANTISTICA, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE, FACCHINAGGIO) , la data di inizio attivita' non puo' essere precedente a quella di presentazione della pratica. In questi casi va allegata anche la SCIA opportunamene predisposta, firmata digitalmente dal dichiarante, che si trova pubblicata nell'area dedicata al Registro Imprese.

L'attività istruttoria per la verifica dei requisiti tecnico-professionali dichiarati e prescritti dalle suddette leggi speciali nonchè i procedimenti di controllo della veridicita' di quanto dichiarato vengono svolti dall'ufficio del Registro delle Imprese.

La modulistica sopra elencata per le attivita' speciali è utilizzabile sia dalle imprese iscritte all'Albo Artigiani sia dalle Imprese iscritte al Registro Imprese.

 

Attività di manutenzione del verde

Disposizioni per la formazione del manutentore del verde e recepimento dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018 - art 12, comma 2, della legge 1547/2016: delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 444 del 26/03/2018.

 

Ufficio Artigianato

Viale L.C. Farini n. 14
1° Piano
48100 – RAVENNA
Tel. 0544/481446
(info orari ricevimento e risposta telefonica al link della sede)
Fax. 0544/481499

e-mail: artigianato@ra.camcom.it

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