pubblicato il
26/02/2015 10:45,
ultima modifica
11/04/2023 12:04
Invenzione
Marchio
DA 1° gennaio 2023
collegamento esterno
Per i marchi depositati in data successiva al 20 maggio 2014 è obbligatorio descrivere, utilizzando la terminologia usata dalla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) i prodotti o i servizi che il marchio dovrà contraddistinguere. Ogni deposito di marchio dovrà contenere l'elencazione analitica dei beni e servizi che si intendono proteggere, preceduti dal numero della classe.
Disegno o Modello e deposito multiplo (Ornamentale)
Modelli Industriali (Utilità)
Marchio Internazionale
Comunicazione UIBM di chiusura dei c/c postali dedicati al pagamento di diritti e tasse sui titoli di Proprietà Industriale
Altre istruzioni
Dal 1° luglio 2008 - Ricerche di anteriorità effettuate dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulle domande di invenzione depositate in Italia
A partire dal 1° luglio 2008 le domande di brevetto per invenzione industriale presentate in Italia, per le quali non è rivendicata la priorità di precedenti depositi all'estero, vengono sottoposte all'esame di novità (ricerca di anteriorità) da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che rilascerà un rapporto di ricerca e un'opinione scritta.
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'EPO la richiesta del rapporto di ricerca, entro cinque mesi dalla data del deposito della domanda di invenzione presentata in Italia. L'Ufficio Europeo dei Brevetti redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data medesima; l'UIBM trasmetterà poi al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione scritta ricevuti.
A decorrere dal 1° luglio 2008, oltre alla prevista documentazione, dovrà pertanto essere allegata alla domanda di invenzione anche la traduzione in inglese delle rivendicazioni. In assenza di tale traduzione dovrà essere versato un diritto ministeriale di € 200 (D.M. 27.06.2008 in vigore dal 1° luglio 2008 e pubblicato in G.U. n.153 del 2.07.2008).
In virtù del medesimo Decreto e dalla stessa data, entra in vigore anche la tassa di € 45 per ogni rivendicazione oltre la decima (art.8 comma 1 D.M. 27.06.2008, che richiama "I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni di cui alla tabella A), lettera A) nn.6 e 7 allegata al decreto 2 aprile 2007...").