ETICHETTATURA DELLE CALZATURE
E' fatto obbligo nei luoghi di vendita al consumatore l'esposizione, in modo chiaramente visibile, del cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta (art. 4 co. 3 del D.M. 11 aprile 1996). Il D.M. 11 aprile 1996 in recipimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, modificato poi con il D.M. 30 gennaio 2001 fa obbligo nei luoghi di vendita al consumatore l'esposizione, in modo chiaramente visibile, del cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta della calzatura.
Il D.M. 11 aprile 1996 in recipimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, modificato poi con il D.M. 30 gennaio 2001 fa obbligo nei luoghi di vendita al consumatore l'esposizione, in modo chiaramente visibile, del cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta della calzatura.
Cliccando sul link cartello illustrativo è scaricabile ed utilizzabile un modello di cartello illustrativo oppure visitando il sito della Camera di Commercio Servizio Sanzioni e Vigilanza Sicurezza Prodotti.