ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE
pubblicato il
27/02/2013 11:35,
ultima modifica
06/03/2019 15:08
ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE RIAPERTI I TERMINI FINO AL 31.12.2019 Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio. L'art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che sostituisce la dichiarazione di inizio attività e che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE DAL 12.05.2012 In seguito all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, dal 12.05.2012 ogni ditta individuale o società, che intenda iniziare la professione di spedizioniere, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso la Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale : - La SCIA: potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, tramite il programma informatico Comunica-Starweb e inoltrata al Registro delle Imprese.
- AGGIORNAMENTI: Tutte le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12.05.2012, compilano la sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea" del "Modello Spedizionieri" codificato C38 per ciascuna Sede o U.L. e la inoltrano per via telematica entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011 (dal 12.05.2012 fino al 12.05.2013 - data prorogata al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. dal 10.05.2013), all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel cui circondario hanno stabilito la Sede o l'Unità Locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento. Informazioni più dettagliate sono contenute nella "GUIDA" AGLI ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE.
Normativa di riferimento: Artt. 1737 - 1741 c.c. : dei "Contratti della spedizione". Legge 14 novembre 1941, n. 1442 Legge 15 dicembre 1949 n.1138 Decreto Ministero dei Trasporti dell' 08.01.1987 art. 76 del D. Lgs. n.59 del 26.03.2010, "Attuazione della direttiva 2006 /123/CE relativa ai Servizi del Mercato Interno" L.n. 241 del 07.08.1990 n. 19 L. n. 122 del 30.07.2010 art. 49 comma 4 bis Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 "Modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14.11.1941, n. 1442, in attuazione degli artt. 76 e 80 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59". Art. 14 del D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012 Sono spedizionieri le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto con vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie.
Requisiti professionali Tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, il titolare di impresa individuale e gli eventuali preposti o institori, devono essere in possesso del requisito di attitudine tecnica (D.M. 26.10.2011). a) avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali; b) avere conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche; c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all’interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.
Requisiti morali I requisiti morali devono essere posseduti: - se l'attività è svolta da impresa individuale, dal Titolare; - se l'attività è svolta da Società, da tutti gli amministratori e legali rappresentanti di ogni tipo di società, da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate; - devono essere posseduti anche da eventuali preposti o institori; - non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione in inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs. n. 159/2011 e della L. 646/1982 (Antimafia).
Requisiti finanziari L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 Euro. Qualora sia inferiore ai 100.000 Euro, occorrono prestazioni integrative: per le società SPA-SRL-SAS-SNC: - fideiussione rilasciata da compagnie di assicurazione o aziende di credito sino alla concorrenza del limite del capitale sociale sottoscritto e versato; per le imprese individuali e le società cooperative: - fidejussione rilasciata da compagnie di assicurazione o aziende di credito - beni immobili di proprietà dell'impresa - deposito vincolato in denaro o titoli
Cauzione L'impresa è tenuta anche a costituire una cauzione per euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività. La cauzione potrà essere prestata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite deposito presso la "Ragioneria Territoriale dello Stato" (Ministero dell’Economia e delle Finanze). E' necessario allegare alla pratica telematica la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della cauzione e provvedere alla consegna dell'originale entro 7 giorni dall'invio della pratica. NB: poiché i requisiti di adeguata capacità finanziaria e la costituzione del deposito cauzionale si riferiscono all'impresa nel suo complesso, non devono essere dimostrati con riferimento ad ogni U.L. dell'impresa.
Non è più necessario presentare al Comune (SUAP) dove viene svolta l’attività di spedizioniere Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di agenzia d'affari di spedizioni ai sensi dell’art.115 del T.U.L.P.S. e nemmeno la richiesta al Comune (SUAP) della licenza di pubblica sicurezza. Pertanto i riferimenti contenuti nel "Modello Spedizionieri" codificato C38 e C39, Sezione SCIA, sono da considerarsi abrogati a norma del D.Lgs. n. 147/2012.
Modalità di iscrizione e costi L’impresa che intende iniziare l'attività, deve presentare al Registro Imprese la pratica telematica Comunica-Starweb, compilando in ogni sua parte apposito modello Scia (Modello Spedizionieri C38), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle autocertificazioni comprovanti il possesso di tutti i requisiti personali, morali, professionali e finanziari. Inoltre dovrà integrare la Comunicazione Unica firmata digitalmente, con i seguenti allegati, sempre firmati digitalmente:
Presso ogni sede o U.L. in cui si svolge l'attività, va nominato almeno un preposto per l'attività di Spedizioniere, in possesso di tutti i requisiti professionali e morali previsti dalle normative vigenti.
Qualora venga cessata l'attività di spedizioniere, va compilata l'apposita “sezione modifiche” del modello Spedizionieri C38, fleggando contestualmente il riquadro relativo allo "svincolo della cauzione".
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