AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE
pubblicato il
08/03/2013 12:30,
ultima modifica
12/09/2023 12:08
ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE DOMANDA D'ESAME PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE La Camera di Commercio di Ravenna ha dato avvio alla verifica dinamica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione di cui all'art.7 del D.M. 26.10.2011. ATTENZIONE Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio. L' art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE DAL 12.05.2012 In seguito all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, dal 12 maggio 2012, ogni impresa individuale o società, che intenda iniziare la professione di Agente d'Affari in mediazione, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso la Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale : - La SCIA: potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, tramite il programma informatico Comunica-Starweb e inoltrata al Registro delle Imprese. - AGGIORNAMENTI: tutte le imprese attive ed iscritte nel ruolo al 12.05.2012, compilano la sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea del "Modello Mediatori codificato C32" per ciascuna Sede o U.L. e la inoltrano per via telematica entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011 (dal 12.05.2012 fino al 12.05.2013 - data prorogata al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. dal 10.05.2013), all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel cui circondario hanno stabilito la Sede o l'Unità Locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento. (Accedi alla GUIDA). Sono stati riaperti i TERMINI per l'aggiornamento dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, per coloro che non vi hanno già provveduto entro il 30.09.2013, al fine di comunicare al RI/REA, l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale "REA persone Fisiche".
- ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REA: Informazioni più dettagliate sono contenute nella "GUIDA AGLI ADEMPIMENTI per l'esercizio dell'attivita' di agente d'affari in mediazione". Normativa di riferimento
Sono Agenti d'Affari in mediazione coloro i quali mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legati ad alcuna di esse da rapporto di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza (art.1754 C.c.). Requisiti Per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione occorre essere in possesso dei requisiti di idoneità personale, morale e professionale:
In caso di Società i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti. Inoltre, tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo (esemplificando: dipendenti, familiari collaboratori, associati in partecipazione, collaboratori a progetto, ecc.), le attività disciplinate dalla L. 39/'89 e s.m.i. per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione, devono possedere i requisiti di legge, che vanno dichiarati al Registro delle Imprese al momento dell'Inizio Attività (SCIA) o in fase di modifica delle posizioni al Registro Imprese. Incompatibilità L'art.5 comma 3 della L. 03.02.1989 n.39, prevede che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:
Polizza Assicurativa Le imprese individuali e le Società, per l'esercizio dell'attività di Mediatore, devono stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. La Polizza dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgono, a qualsiasi titolo, attività di mediazione. Copia della polizza deve essere allegata alla SCIA, al fine di comprovare la copertura assicurativa. Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000. L'ammontare minimo di copertura della polizza è fissato nei seguenti massimali: Normativa di riferimento:
Modalità d'iscrizione Il mediatore che inizia l'attività, deve inviare al Registro Imprese la pratica telematica Comunica Starweb, compilando in ogni sua parte il modello della SCIA (C32 Modello Mediatori), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà comprovanti il possesso di tutti i requisiti.
Tempi di iscrizione La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) viene esaminata entro 60 giorni dalla presentazione (decorsi tali termini la pratica viene accolta per silenzio-assenso, art.20 L. n.241/'90). Moduli e Formulari Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari, deve preventivamente depositarne copia alla Camera di Commercio.
Dal 13.08.2012, tutti i Formulari utilizzati andranno depositati esclusivamente in modalità telematica, compilando la "SEZIONE FORMULARI" del Modello Mediatori codificato C32, che potrà essere integrato dal "Mod.03-AR22", nel caso venissero depositati contestualmente un numero di Formulari superiore a 5.
Tessera di riconoscimento Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 prevede che tutti i soggetti esercenti l'attività di mediazione disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989 n.39, siano in possesso di una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al modello di cui all'allegato C del predetto decreto. Normativa di riferimento - Art.26 del D.P.R. n.1926 del 06.11.1960; - Art.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011.
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