Diritto annuale
pubblicato il
15/05/2008 16:35,
ultima modifica
11/12/2017 12:15
Diritto annuale
Occorre distinguere tra le imprese già iscritte al 1° gennaio e quelle iscritte in corso d'anno.
- imprese già iscritte al 1° gennaio
Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con la possibilità di effettuare il versamento nei 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,4%. Successivamente è possibile l'applicazione del ravvedimento con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%). L'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto non versato.
La base di calcolo è l'importo del tributo.
Non si può più applicare il ravvedimento oltre un anno dal termine di scadenza ordinaria. - imprese iscritte nel corso dell'anno
Il termine per il versamento del diritto annuale è entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
E' possibile l'applicazione del ravvedimento:
- con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione - l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al 3,75%;
- con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviente oltre 60 giorni entro 1 anno e 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione - l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al 6%.