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Tachigrafo digitale

pubblicato il 21/06/2012 13:50, ultima modifica 12/07/2019 10:07

Il tachigrafo digitale è uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di veicoli commerciali ed industriali adibiti al trasporto su strada di merci e le persone.
La sua introduzione deriva dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto.

Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada:

  • di merci nel veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate
  • di persone nel caso di veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente

con esclusione dei veicoli indicati all’art. 3 del Regolamento CE 561/2006

I tachigrafi digitali devono inoltre essere installati - alla sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico - sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di:

  • merci (veicoli con portata superiore a 12 tonnellate)
  • passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate)

se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.

Per informazioni dettagliate sulla normativa consulta il sito metrologia legale - tachigrafo digitale

Centri tecnici autorizzati

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguite esclusivamente dai "centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico previa domanda alla Camera di Commercio, che svolge l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti (Art. 6, Decreto 10 agosto 2007 in formato pdf 3,02 Mb) assegnando al centro tecnico un codice identificativo.

Per la Camera di commercio di Ravenna le competenze relative al l’accreditamento delle officine come “Centri tecnici” per poter operare con i tachigrafi digitali sono assegnate al ufficio metrico

Carte tachigrafiche

Per l’utilizzo del tachigrafo digitale ciascuno dei differenti soggetti preposti a specifiche funzioni deve essere munito di una carta tachigrafica (smart-card) che viene rilasciata dalle Camere di Commercio ed è di tipo diverso a seconda delle operazioni da svolgere.

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