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Verbale di contestazione e sequestro

pubblicato il 13/01/2011 16:45, ultima modifica 11/04/2011 12:09

Verbale di Contestazione e Sequestro, pagamento, scritto difensivo, opposizione al sequestro.

In caso di ricezione di  Verbale di Contestazione si  può procedere con:

  • il pagamento della sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del medesimo. Se sul verbale e' indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore principale o dal responsabile in solido e libera entrambi, estinguendo il procedimento senza nessuna altra conseguenza per il cittadino.

    oppure
  • la presentazione di scritti difensivi in carta semplice e documenti alla Camera di Commercio  - Ufficio Contenzioso Amministrativo - entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale esponendo le proprie ragioni, qualora il contravvenuto disponga di argomentazioni valide. Lo scritto difensivo, in caso di societa', puo' essere cumulativo di piu' processi verbali riferiti allo stesso fatto sanzionato, presentato e sottoscritto da un rappresentante della societa'.

L'ufficio, esaminato il rapporto ricevuto dall'organo accertatore e i documenti presentati con lo scritto difensivo, sentiti gli interessati, se eventualmente  richiesto, se ritiene fondato l'accertamento, emette un'ordinanza ingiuntiva determinando l'importo della sanzione da pagare; qualora l'accertamento risultasse infondato, si procede con l'archiviazione motivata degli atti.

In caso di ricezione di  Verbale di Sequestro si può procedere con:

  • la presentazione di opposizione al sequestro, in carta semplice, alla Camera di Commercio -  Ufficio Contenzioso Amministrativo - la quale dispone, limitatamente alle materie di sua competenza e salvo si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Se l'opposizione e' accolta, l'ufficio provvede ad emettere un'ordinanza di dissequestro, se e' respinta l'ufficio provvede a convalidare il sequestro e alla successiva confisca della merce. Contro l'ordinanza di confisca si puo' fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale Civile competente per territorio.

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