Camera di Commercio di Ravenna

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

Obblighi dell'importatore

pubblicato il 12/05/2011 15:20, ultima modifica 23/05/2011 10:20

Obblighi dell'importatore di giocattoli ai sensi del D.Lgs. 54/2011.

Obblighi dell'importatore
  • immettere sul mercato solo giocattoli conformi, quindi verificare che il fabbricante abbia adempiuto a redarre la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia presente nei termini previsti, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti, che siano presenti i dati identificativi del prototto e di rintracciabilità del fabbricante;
  • indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrati e l'indirizzo dove possono essere contattati, oppure sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;

segue...

  • qualora ritenga o abbia motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di sicurezza non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non sia stato reso conforme o se gia immesso sul mercato adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo.
  • assicurare che il giocattolo sia accompagnato da istruzione e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
  • conservare per un periodo di dieci anni dopo l'immisisone sul mercato la dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica;
  • fornire, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in lingua italiana o inglese;
  • l'importatore è soggetto anche agli obblighi del fabbricante di cui all'art. 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata;
  • garantire, che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dei requisiti;
  • eseguire, ove è ritenuto opportuno, prove a campione.

 

Torna alla pagina precedente

 

Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it