Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Regolazione del Mercato Sanzioni e Vigilanza, Sicurezza Prodotti Attività Ispettive di controllo e vigilanza prodotti Progettazione ecocompatibile Sanzioni in ambito progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

Sanzioni in ambito progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

pubblicato il 09/01/2018 10:20, ultima modifica 09/01/2018 10:30

Sanzioni

L'autorità competente della sorveglianza del mercato, il Ministero dello Sviluppo Economico, può avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane e di altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per l'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni l'articolo n. 17 del D.Lgs. n. 15/2011 prevede le seguenti sanzioni:

  • chiunque immette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto non sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 20.000,00 a € 150.000,00:
  • il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2, (l'operatore economico interessato che non consente la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche) per  è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma € 10.000,00 a € 50.000,00:
  • il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'art. 10, comma 3, secondo periodo, (la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre i termine assegnato), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40.000,00 a € 150.000,00;
  • chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3 (tenere a disposizione per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazione CE di conformità emesse), è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000,00;

 

Avviso Importante
« maggio 2024 »
maggio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it